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Promozione: vittoria a tavolino e salvezza ufficiale per la Medesanese

Promozione: vittoria a tavolino e salvezza ufficiale per la Medesanese

A tre giorni di distanza dall’assurda finale playout contro il Royale Fiore, la Medesanese può ufficialmente festeggiare la permanenza nel campionato di Promozione. Il verdetto del giudice sportivo del Crer è arrivato nel pomeriggio: mano pesante contro la società piacentina e il suo presidente: “La perdita della gara alla Soc. Royale Fiore con il seguente punteggio: ROYALE FIORE – MEDESANESE 0-3; di squalificare il Sig. Rizzo Salvatore (Dirigente Accompagnatore Ufficiale della società Royale Fiore) per cinque anni ovvero fino al 12/05/2020. In considerazione della particolare gravità dei fatti, nonché delle circostanze e modalità con cui sono stai perpetrati, dispone per il Sig. Rizzo Salvatore la preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. (ex comma 3 art.19 C.G.S)”. Queste le ammende comminate alle due società: “300 euro alla ROyale Fiore perché i propri sostenitori durante l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo davano luogo ad una rissa con i sostenitori dell’altra squadra all’esterno del terreno di gioco. Inoltre, a seguito dell’allontanamento dell’allenatore e di un calciatore della Royale Fiore un gruppo di circa dieci sostenitori di quest’ultima si avvicinava alla recinzione ed insultava e minacciava l’arbitro fino alla fine della partita”. Ammenda di 150 euro alla Medesanese perchè i “propri sostenitori durante l’intervallo fra il primo ed il secondo tempo davano luogo ad una rissa con i sostenitori dell’altra squadra all’esterno del terreno di gioco”.

LE MOTIVAZIONI – Ecco la ricostruzione dei fatti ufficiali stando al refereto arbitrale: ” Il Giudice Sportivo, ha letto il referto arbitrale, e gli allegati supplementi, da cui ha rilevato che poco tempo prima dell’inizio del secondo tempo supplementare il Sig. Rizzo Salvatore(soc. Royale Fiore) protestava e manteneva un comportamento non regolamentare rifiutandosi di rientrare all’interno della propria area tecnica e, quindi, non consentendo la ripresa del gioco. Il Sig. Rizzo, inoltre, rivolgeva frasi minacciose nei confronti della terna arbitrale e veniva quindi allontanato dall’arbitro. A seguito del provvedimento di allontanamento il Sig. Rizzo iniziava ad uscire dal terreno di gioco, ma dopo pochi passi ritornava indietro e, prendendo una considerevole rincorsa, sferrava con violenza un pugno all’arbitro colpendolo alla regione temporale e mandibolare sinistra del volto. In conseguenza di tale atto di violenza l’arbitro avvertiva un temporaneo 1168 1168 annebbiamento della vista e veniva sopraffatto da un forte senso di nausea e vertigini e, quindi, decretava la sospensione definitiva della gara. Dopo aver sospeso la gara l’arbitro si accasciava, veniva fatto sdraiare a terra e continuava ad avvertire forti vertigini e senso di disorientamento. Una volta soccorso dagli addetti al servizio di forza pubblica sostitutiva, l’arbitro provava a rialzarsi e, nel frattempo, notava che il Sig. Rizzo stava tentando nuovamente di aggredirlo, ma veniva trattenuto e fermato da due calciatori. Il Sig. Rizzo, infine, mentre la terna faceva rientro negli spogliatoi proferiva minacce, si riavvicinava alla stessa e, quindi, sferrava con violenza un pugno all’assistente n°2 del l’arbitro senza tuttavia riuscire a colpirlo. Osserva questo G.S. : Sulla base di quanto riportato nel referto arbitrale e negli allegati supplementi a cui va riconosciuto il valore di fonte di prova privilegiata, risulta evidente che nel corso della gara in oggetto si è verificato un grave episodio di violenza, perpetrato dal Sig. Rizzo Salvatore(soc. Royale Fiore) a danno del Direttore di gara. In conseguenza, infatti, di tale condotta violenta l’arbitro ha riportato alcune lesioni che non gli hanno consentito di proseguire la direzione della gara e, quindi, di portare a termine la stessa. In virtù di quanto precede deve inoltre ritenersi che trovi, anche, applicazione la disposizione di cui all’art. 17 comma 4) C.G.S. in forza della quale deve essere inflitta alla Società Royale Fiore la punizione sportiva della perdita della gara in forza del principio della responsabilità oggettiva. P.T.M.”.

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