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Eccellenza gir. A

Ricorso rigettato, squalifica confermata per Leo Martinez

Ricorso rigettato, squalifica confermata per Leo Martinez

Nessuno sconto per Leandro Martinez: l’odierno comunicato del CRER ha confermato la mano pesante nei confronti dell’attaccante, espulso nel match contro la Cittadella VSP per «gioco violento» (clicca qui per gli highlights) e condannato, successivamente, dal giudice sportive a una maxi squalifica. Come vi avevamo preannunciato nell’articolo del 20 settembre scorso (clicca qui), il Felino ha presentato ricorso per riavere il capitano con due settimane di anticipo rispetto ai 4 turni di stop coatto. Il club rossoblù ha provato a “scagionare” Martinez, adducendo tre motivi: il colpo di avambraccio non volontario, l’errata definizione di «condotta violenta» considerato che si trattava di una situazione di gioco, le immediate e ripetute scuse del giocatore che, per altro, vanta una fedina pulita.
Dopo aver letto il reclamo del Felino, la corte Sportiva d’Appello Territoriale ha deciso di non sconfessare quanto stabilito in precedenza dal giudice sportivo; così, il dìez argentino della compagine allenata da Brandolini dovrà assistere anche ai derby con Piccardo Traversetolo e Salsomaggiore dagli spalti.
Il reparto attaccanti del Felino è affollato, ma la l’assenza di Leo Martinez si sta già facendo sentire: 1 gol nelle 2 gare giocate senza di lui.

Di seguito, la sentenza relativa al ricorso, contenuta nel comunicato del CRER.

La società ASD GS FELINO ha ritualmente proposto ricorso avverso il suddetto provvedimento disciplinare adducendo tre distinti motivi d’impugnazione. Con il primo motivo la reclamante contesta la dinamica del fatto come riportata dal giudice sportivo sostenendo che il proprio calciatore, nel tentativo di liberarsi dalla presa dell’avversario, avrebbe involontariamente colpito quest’ultimo sul volto con l’avambraccio destro. Con il secondo motivo la società GS FELINO sostiene che il fatto commesso dal proprio tesserato non poteva essere inquadrato nella fattispecie della “condotta violenta” così come delineata dalla giurisprudenza delle alti corti sportive, posto che si sarebbe trattato di un fatto commesso nel corso di una situazione di gioco, in modo non volontario e senza la deliberata volontà d’infliggere all’avversario un “male ingiusto e/o ingiustificato”. Con il terzo motivo la società ricorrente eccepisce la mancata considerazione, da parte del giudice di primo grado, di alcune circostanze attenuanti consistite nel fatto che nell’immediatezza del contestato episodio il calciatore Martinez si sarebbe prontamente scusato con l’avversario che aveva ferito e con l’intera panchina della compagine del Cittadella, che a fine gara lo stesso Martinez sarebbe entrato nello spogliatoio della squadra avversaria per porgere nuovamente le proprie scuse e, infine, che mai prima d’ora durante la sua prestigiosa carriera sportiva, detto calciatore aveva subito un’espulsione.

In forza dei descritti motivi la società GS FELINO chiede una riduzione della squalifica a 2 gare effettive ovvero nella misura ritenuta corretta dall’adito organismo giudicante.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che non sussistano i presupposti per poter dare accoglimento al proposto ricorso in quanto nessuno dei motivi addotti dalla reclamante trova conferma negli atti ufficiali i quali, come recita l’articolo 35 comma 1.1 del Codice di Giustizia Sportiva, fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare.

Dal rapporto dell’arbitro risulta infatti in maniera chiara e inequivocabile che al 25° minuto del primo tempo il calciatore numero 10 del Felino, Leandro Antonio Martinez, è stato espulso perché a seguito di una trattenuta subita e per liberarsi dall’avversario, lo colpiva con un pugno in pieno volto; che detto episodio avveniva a gioco interrotto, vale a dire successivamente al fischio mediante il quale l’arbitro aveva decretato un calcio di punizione proprio a favore del Martinez; che il calciatore colpito dal pugno riportava “traumi ed ematomi sul viso”; che lo stesso veniva sostituito dopo una decina di minuti dal descritto episodio; che, infine, la società Cittadella al temine dell’incontro riferiva all’arbitro che il calciatore ferito al volto sarebbe stato accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale di Modena per accertamenti.

Sulla scorta di quanto precede la Corte ritiene che il Giudice sportivo del CRER abbia interpretato gli atti ufficiali in modo corretto, atteso che la fattispecie in parola va senza dubbio considerata come condotta violenta, e che altrettanto correttamente abbia determinato la durata della sanzione disciplinare comminata al calciatore Martinez avendo contemperato in maniera condivisibile le previsioni normative contenute nei capi b) e c) del comma 4 dell’articolo 19 del Codice di Giustizia Sportiva.

PQM

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il reclamo della società A.S.D. GS FELINO confermando la squalifica per quattro giornate effettive di gara inflitta al calciatore LEANDRO ANTONIO MARTINEZ.

(In copertina, Leo Martinez sugli spalti del “Bonfanti” – ©Foto SportParma)

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