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Seconda Categoria gir. C

Giustizia sportiva: da 7 mesi a 3 turni, ribaltata la squalifica di Stella

Ghiare Basilicastello 1 3 27a giornata Prima Categoria gir. B 2022 2023 6280
©Foto: Lorenzo Fava

Giustizia è fatta: la lunga squalifica, per motivi disciplinari, di Matteo Stella è stata scongiurata. L’attaccante parmense ha fatto reclamo contro la delibera dello scorso 26 febbraio, nella quale era stato condannato a un lunghissimo stop, addirittura fino al 30 settembre 2025.

Con il patrocinio legale dell’Avv. Michele Margini del Foro di Parma, il calciatore ex Colorno, Sorbolo e Basilicastello ha impugnato il provvedimento disciplinare, disposto nei suoi confronti dal Giudice sportivo di Parma, in seguito all’espulsione ricevuta per un presunto “pestone” alla nuca di un avversario nella gara fra il suo Eri 96 (formazione che gioca in quel di Baganzola) e la Valtarese, valevole per la 18ª giornata del campionato di Seconda Categoria (gir. C). La Corte Sportiva d’Appello, riunitasi il 10 marzo in collegio, ha ribaltato l’iniziale provvedimento: cancellati i 7 mesi di squalifica disponendo solo 3 giornate di fermo (clicca qui per leggere il CU 131), 2 di queste già scontate.

La tesi difensiva di Stella (che ha partecipato di persona alla riunione) è stata essenzialmente incentrata sulla non volontarietà del fatto compiuto. Nel reclamo si afferma infatti che durante una mischia creatasi in area a seguito di un calcio di punizione, Stella avrebbe cercato di superare l’avversario ancora a terra e che in tale frangente lo avrebbe colpito con i tacchetti sulla testa, ma in maniera del tutto fortuita; che l’arbitro non si sarebbe accorto di nulla e che avrebbe espulso il calciatore Stella adducendo come unica giustificazione la vista del sangue sul capo del giocatore ferito; che nell’immediatezza dell’episodio lo stesso calciatore Matteo Stella sarebbe stato vittima di un’aggressione fisica a opera dei dirigenti della Valtarese indebitamente entrati in campo; che il giorno seguente Matteo Stella avrebbe contattato telefonicamente l’avversario per accertarsi del suo stato di salute e avrebbe avuto dal medesimo calciatore della Valtarese assicurazioni sul fatto che si sarebbe trattato di un semplice scontro di gioco.
La Corte ha sentito l’arbitro che ha diretto l’incontro, Giona Dotti della sezione di Parma, il quale ha risposto che al momento dell’episodio lui stava guardando nella direzione in cui si trovava il pallone per seguire l’andamento del gioco, ma di aver ugualmente visto con la coda dell’occhio il calciatore Matteo Stella «attingere con la propria scarpa da calcio la nuca di un avversario rimasto a terra e di aver avuto la sensazione che si fosse trattato di un gesto volontario. L’arbitro della gara ha inoltre precisato che alla vista del sangue che usciva copioso dal taglio creatosi sulla nuca del calciatore del Valtarese, decideva di espellere il giocatore Matteo Stella» con la supposizione che il gesto fosse stato compiuto in maniera deliberata.

Pertanto, non emergendo elementi sufficienti per stabilire con la necessaria certezza l’effettiva intenzionalità del colpo inferto, «la valutazione della sussistenza nella condotta di Matteo Stella di una sostanziale equivalenza fra circostanze aggravanti e attenuanti – si legge nel provvedimento –, giustifica l’applicazione nel caso in esame della sanzione sportiva minima»: la Corte Sportiva d’Appello del CRER, in accoglimento del proposto reclamo, ha ridotto «la squalifica del calciatore Matteo Stella a 3 giornate di gara da scontare nel Campionato di competenza».

 

(In copertina, l’attaccante Matteo Stella con la maglia del Basilicastello nella stagione 2022/2023- ©Foto: Lorenzo Fava/SportParma)
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