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foto squadra Pallavicino

Eccellenza gir. A

Accolto il reclamo del Pallavicino, 3 punti in più in classifica

Accolto il reclamo del Pallavicino, 3 punti in più in classifica

Il giudice sportivo del Crer ha accolto il ricorso presentato dal Pallavicino dopo la gara interna contro la Virtus Castelfranco. La partita terminò 0-1 con un gol degli ospiti al 93′. In virtù della sentenza del giudice sportivo il nuovo risultato omologato è 3-0 per la formazione bussetana. E 3 punti in più in classifica.

Di seguito le motivazioni della sentenza:

Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 29 del 31/01/2018, ha esaminato il reclamo presentato dalla Soc. Pallavicino avverso la regolarità della gara di cui sopra. Nella specie la società reclamante chiede che alla Soc. Virtus Castelfranco Calcio sia inflitta la punizione sportiva della perdita della gara ai sensi dell’art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S., poiché quest’ultima avrebbe fatto giocare il calciatore Sig. Hasanaj Arber (nato il 08/07/1998) con a carico un residuo sanzione (squalifica a carico di calciatori non espulsi dal campo per una gara per recidiva in V infrazione contenuta nel C.U. n° 28 Bis del 26/01/2018 del C.R.E.R).

Accertato che al Sig. Hasanaj Arber (Soc. Virtus Castelfranco Calcio) nel C.U. n° 28 Bis del 26/01/2018 del C.R.E.R alla Pagina 2, è stata effettivamente comminata una squalifica, come calciatore non espulso dal campo, per una giornata per recidiva in V infrazione;
Rilevato dal referto arbitrale che il Sig. Hasanaj Arber è stato inserito dalla Soc. Virtus Castelfranco Calcio in distinta con il n°15 e che, al 34’ del secondo tempo subentrando in sostituzione di un proprio compagno, ha conseguentemente partecipato alla gara in questione;
Lette le memorie difensive inviate dalla Soc. Virtus Castelfranco in data 05/02/2018;

Considerato che sulla base di quanto disposto dall’art 22 comma 2 C.G.S.: “le sanzioni che comportano squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del comunicato Ufficiale.., salvo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo e dall’art.45, comma 2 C.G.S”.;

Considerato che a norma dell’art. 13 comma 2 della N.O.I.F : “Le decisioni si presumono conosciute dal giorno della pubblicazione dei relativi comunicati ufficiali. Salvo le decisioni per le quali sono espressamente previste particolari modalità di notifica, la data di pubblicazione costituisce ad ogni effetto termine di decorrenza”.

Verificato che i fatti, e le circostanze, così come sopra descritte sussistono e che, pertanto, deve ritenersi irregolare la partecipazione alla gara in questione da parte del Sig. Hasanaj Arber (Soc. Virtus Castelfranco Calcio);

Rilevato che in base all’ art. 17 comma 5) lett. a) C.G.S. alla società che fa partecipare alla gara calciatori squalificati deve essere inflitta la punizione sportiva della perdita della gara. Tutto ciò premesso, questo Giudice Sportivo Visto l’art. 17 comma 5 C.G.S P.Q.M.

Questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera:
Di accogliere il reclamo e, quindi, infligge alla Soc. Virtus Castelfranco Calcio la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente punteggio:

PALLAVICINO – VIRTUS CASTELFRANCO CALCIO 3 – 0

 

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