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Rugby

Elezioni Crer, rigettato il ricorso contro Mario Spotti

Elezioni Crer, rigettato il ricorso contro Mario Spotti

La sentenza della Corte Federale è arrivata in una seduta del 15 gennaio scorso. "Il ricorso è infondato" si legge nella sentenza che conferma la legittimità  dell'elezione di Mario Spotti contro la quale aveva presentato ricorso il Romagna Rfc

Mario Spotti, dunque, non è più “pendente”. Il ricorso che pendeva sulla sua rielezione, trattasi del nono mandato, presentato dal Romagna Rfc, società che sosteneva l’altro candidato, il presidente dell’Amatori Parma De Vincenzo, è stato rigettato in quanto, si legge nella sentenza n.3 pubblicata dopo la seduta del 15 u.s., «è infondato». La Corte Federale di prima istanza della Fir si è avvalsa della nota del Segretario Generale del Coni cui era stata chiesta l’interpretazione delle norme dello Statuto Federale, approvato dal Coni stesso, cui il Romagna faceva riferimento per l’invalidamento della votazione. Nello specifico il mancato raggiungimento del quorum deliberativo del 55% necessario per la nomina a Presidente Federale del candidato presentatosi per la terza volta consecutiva secondo quanto espressamente stabilito dall’art.23 dello Statuto Federale richiamando, a suffragio dell’equiparazione tra presidenza federale e regionale, quanto riportato nell’art.34 .12 dello stesso Statuto, relativo agli Organi territoriali-Assemblea Regionale, che così recita: “Per tutto quanto non previsto si fa rinvio alle disposizioni relative all’Assemblea Generale della Federazione, in quanto applicabili”. La Corte, recepita la nota interpretativa del segretario generale del Coni rappresentante che «la disposizione relativa al limite dei due mandati per il Presidente federale rivestirebbe carattere di specialità, essendo all’uopo prevista da una espressa previsione di legge (Decreto Legislativo n. 15/2004) e, pertanto, l’applicazione della stessa anche a livello territoriale necessiterebbe di una altrettanto espressa previsione statutaria» ha respinto il ricorso. In sostanza, solo una parte dei commi dell’art. 34 è ugualmente applicabile sia per l’elezione federale che territoriale, come è dichiarato nella sentenza (allegata) che motiva anche il rigetto degli altri “gravami” posti in essere dal Romagna Rfc sull’elezione di Spotti ossia «l’inesistenza/nullità/invalidità/annullabilità per incompletezza/inesattezza del verbale, in quanto mancante degli elementi essenziali per la comprensione del suo contenuto, degli effetti e della sua validità» oltre a «la partecipazione al voto della società Crociati Rugby tardivamente accreditata».

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rugby/Sentenza_nr._03_2012_13__933115707.pdf ( B) 

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