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Respinto il ricorso della Futura Park avverso la Rugby Parma

Respinto il ricorso della Futura Park avverso la Rugby Parma

Il giudice sportivo ha omologato la vittoria per 12-6 (4-1) dei romani nella prima di ritorno.

Dopo quasi due mesi è arrivata la sentenza del Giudice Sportivo in merito all’omologazione del risultato tra Futura Park e BancaMonte Rugby Parma del 6 gennaio scorso (prima di ritorno). I romani avevano fatto ricorso chiedendo sostanzialmente la perdita della gara a tavolino per i gialloblù (5-0) rispetto al 12-6 (4-1) del campo per il fatto che questi ultimi non avevano provveduto ad inserire il 23° uomo (il pilone Romano) in prima linea (due tallonatori espulsi temporaneamente) giocando mischie no-contest. Come avevamo presupposto esattamente nel commento alla gara, il Giudice sportivo non ha dato ragione ai padroni di casa, omologando il risultato del campo.

La classifica è pertanto la seguente:
Treviso 36, Viadana 34*, Rovigo e Prato 29, R.Parma e Petrarca 28*, R.Roma 27, L’Aquila 19*, VeneziaMestre 13, Gran Parma 11*.
*una partita in meno (recupero il 30/01)

Questo il rapporto completo del giudice sportivo

Il Giudice sportivo, visto il reclamo presentato dalla società Rugby Roma Olimpic al direttore di gara sig. Carlo Damasco, alle ore 17,15 e cioè 38 minuti dal fischio finale, quindi nel rispetto della tempistica stabilita dall’art.. 72 punto 2 II capoverso del RdG in merito alla partita del campionato nazionale super 10 del 6 gennaio 2010 tra la locale squadra Rugby Roma Olimpic e la squadra del Parma Rugby FC 1931, lo dichiara ammissibile.
Nel merito, la ricorrente lamenta che:
“ in relazione alla mischia no-contest, giocata nel secondo tempo, la società Parma Rugby non ha fatto uscire un giocatore. Consegnato alle ore 17.15. firmato il Dirigente Sportivo Russo Mirco e l’accompagnatore (team manager) Palmieri Stefano”. Per presa visione da parte della società Rugby Parma sig. Manghi Roberto accompagnatore. Ancor prima di entrare specificamente nel merito, peraltro, vi è da soggiungere che la reclamante ha successivamente fatto pervenire all’Ufficio del Giudice Sportivo Nazionale un’integrazione del seguente tenore:
“ ad integrazione del reclamo tempestivamente presentato all’arbitro sig. Damasco in occasione della gara in oggetto si precisa quanto segue, la soc. Rugby Parma, in occasione della mischia no-contest disputata al 20° minuto del secondo t empo a seguito delle espulsioni dei giocatori nr. 2 e 16, ha violato le norme contenute nella circolare informativa nr. 2 – 2009/2010, non provvedendo a giocare con un giocatore in meno e schierando in mischia 6 giocatori in luogo degli 8 espressamente previsti nella circolare, senza che l’arbitro se ne avvedesse. Tale comportamento ha limitato significativamente le possibilità della Rugby Roma di marcare ulteriori punti ed ha consentito alla
Rugby Parma di guadagnare un punto di bonus. Roma 7.01.2010 il Direttore Sportivo f.to”.
Orbene questa “integrazione” non può essere accolta ne’ valutata poiché non prevista dalla normativa che, viceversa, pretende che la società ricorrente ex art. 72 r.d.g. possa e debba far valere esaustivamente tutte le sue doglianze nell’atto di reclamo proposto all’arbitro senza consentire “integrazioni postume” che non siano rientrate nel termine dei quarantacinque minuti dalla fine della gara come previsto appunto dall’art. 72 punto 2 II capoverso del RdG.
Respinta dunque questa integrazione in quanto inammissibile si passa al merito della specifica doglianza avanzata dalla società Rugby Roma Olimpic che lamenta come la società Parma Rugby non abbia “fatto uscire un giocatore” in occasione della mischia no-contest giocata nel secondo tempo.
Allo scopo di comprendere la fondatezza o meno del ricorso occorre ricostruire brevemente la situazione venutasi a creare in campo al 17° del secondo tempo, quando l’arbitro in referto riporta la seguente frase: si porta a conoscenza che dal 17^ 2 tempo al 24^ si effettuavano mischie no contest (successivamente a richiesta di precisazione di questo GSN l’arbitro via mail ha affermato che si è effettuata una sola mischia no-contest nel perido in esame) a causa dell’espulsione all’11° 2t (2) del tallonatore (Parma) ed al 15° 2t delsuo rimpiazzo n°16 (Parma).
Dunque, l’arbitro, sig. Damasco, all’11° del secondo tempo espelle temporaneamente (cartellino giallo) il giocatore n° 2 del Parma sig.Tejeda Alvaro, tallonatore.
Il suo posto in mischia viene preso (sostituzione) dal giocatore n° 16 Davide Giazzon, abilitato a giocare in prima linea anch’egli quale tallonatore. Il suddetto giocatore, Davide Giazzon, risultava essere già in campo per aver rimpiazzato temporaneamente il giocatore n° 6, terza linea, Soffredini Juan Martin, all’incirca in quel medesimo periodo. Pertanto, allo scopo di continuare a giocare mischie con contesa il n° 16 Davide Giazzon ricopre il ruolo di tallonatore e la squadra del
Parma continua il gioco con 14 elementi come previsto dalla Circolare Informativa del CNAR del 21 agosto 2009 ad oggetto “ variazione alla regola 3 – numero di giocatori – la squadra.
In particolare a pagina 6 della detta circolare sotto l’oggetto “puntualizzazioni” si precisa che: se l’arbitro sarà costretto ad ordinare mischie senza contesa, come risultato della mancanza per qualsiasi ragione di un giocatore di prima linea adeguatamente preparato e con la dovuta esperienza, a tale squadra non verrà concesso di rimpiazzare il giocatore infortunato la cui uscita ha causato la
necessità di giocare mischie senza contesa. Tale squadra dovrà continuare la gara con 14 giocatori”.
Questo comportamento ha tenuto la squadra del Parma che dunque ha ottemperato all’obbligo di porre a disposizione alla prima occasione un giocatore di prima linea nel ruolo specifico per sopperire alla mancanza temporanea del tallonatore sig. Tejeda, continuando la partita dapprima con 14 giocatori e poi al momento dell’espulsione temporanea anche del sostituto tallonatore Giazzon Davide addirittura in 13. Erroneamente dunque la società Rugby Roma Olimpic si duole che la squadra avversaria avrebbe dovuto “far uscire” un altro giocatore nel periodo di tempo considerato, per cui il suo reclamo all’arbitro non può trovare accoglimento; ove mai non risultassero esaustive le considerazioni sopra richiamate può essere ritenuto opportuno richiamare all’attenzione della società reclamante quanto dispongono le regole di gioco del Rugby Union edizione 2009/2010 a pagina 16 Regola 3.2: in qualunque momento prima o durante la partita, una squadra può sollevare un’obiezione all’arbitro in merito al numero dei giocatori della squadra avversaria. Non appena l’arbitro viene a conoscenza che una squadra ha un numero di giocatori superiore al consentito, ordinerà al capitano di tale squadra di ridurne il numero in modo appropriato. Il punteggio fino a quel momento realizzato rimarrà
inalterato”.
P.Q.M.
Il GSN alla luce di quanto sopra, visti gli artt. 72 R.di G., Regola 3 delle Regole di Gioco edizione 2009/2010, Circ. Inf. CNAR del 21/08/2009;
respinge il ricorso presentato dalla società Rugby Roma Olimpic al direttore di gara poiché non fondato;
omologa la gara con il risultato del campo e cioè R. Roma Olimpic/R. Parma FC 1931 12 a 6 (mete 2 – 0);
constatato, inoltre, che la reclamante ha versato il contributo funzionale di Euro 150,00 ne dispone la restituzione nella considerazione che per tali tipologie di reclami non è richiesto alcun contributo funzionale.

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