Addentriamoci nelle complicata analisi del codice di giustizia sportiva per capire meglio il contenuto dell’accusa della procura della Figc ai danni del Parma e del suo tesserato, Calaiò, dopo la partita Spezia-Parma del 18 maggio scorso. L’accusa ai danni dei crociati è di “responsabilità oggettiva”; una diretta conseguenza dell’accusa di “tentato illecito” ai danni di Calaiò (per Ceravolo il deferimento non è arrivato), autore di messaggi whatsapp inviati ai due giocatori dello Spezia, De Col e Masi, 4 giorni prima della partita del 18 maggio. Messaggi che non hanno ricevuto alcuna risposta (i due giocatori spezzini hanno denunciato il tutto alla procura per non incorrere nel reato di omessa denuncia).
Ecco cosa dice il primo comma dell’articolo 7 del codice di giustizia sportiva: “Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo”.
Come si evince dalla comma 6 dello stesso articolo, l’illecito sportivo si configura come tale anche nel caso in cui lo svolgimento o il risultato di una competizione non siano stati effettivamente alterati. Insomma, non c’è differenza tra tentato e/o avvenuto illecito sportivo.
Inoltre, “Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali”.
Continuando a leggere il testo dell’articolo in questione si evince che le sanzioni applicate alle società ritenute responsabili sono molteplici, dalla retrocessione alla penalità da scontare nel campionato in corso (serie B) o in quello successivo (serie A).
Il testo dell’art.7 CGS Figc:
1. Il compimento, con qualsiasi mezzo, di atti diretti ad alterare lo svolgimento o il risultato di una gara o di una competizione ovvero ad assicurare a chiunque un vantaggio in classifica costituisce illecito sportivo.
2. Le società e i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che commettono direttamente o che consentono che altri compiano, a loro nome o nel loro interesse, i fatti di cui al comma 1 ne sono responsabili.
3. Se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell’art. 4, il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere h), i), l) dell’art. 18, comma 1, salva l’applicazione di una maggiore sanzione in caso di insufficiente afflittività.
4. Se viene accertata la responsabilità oggettiva o presunta della società ai sensi dell’art. 4, comma 5 , il fatto è punito, a seconda della sua gravità, con le sanzioni di cui alle lettere g), h), i), l), m) dell’art. 18, comma 1.
5. I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, riconosciuti responsabili di illecito sportivo, sono puniti con una sanzione non inferiore all’inibizione o alla squalifica per un periodo minimo di tre anni e con l’ammenda non inferiore ad euro 50.000,00.
6. In caso di pluralità di illeciti ovvero se lo svolgimento o il risultato della gara è stato alterato oppure se il vantaggio in classifica è stato conseguito, le sanzioni sono aggravate.
7. I soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5, che comunque abbiano avuto rapporti con società o persone che abbiano posto o stiano per porre in essere taluno degli atti indicati ai commi precedenti ovvero che siano venuti a conoscenza in qualunque modo che società o persone abbiano posto o stiano per porre in essere taluno di detti atti, hanno l’obbligo di informarne, senza indugio, la Procura federale della FIGC.
8. Il mancato adempimento dell’obbligo di cui al comma 7, comporta per i soggetti di cui all’art. 1 bis, commi 1 e 5 la sanzione della inibizione o della squalifica non inferiore a 6 mesi e dell’ammenda non inferiore ad euro 30.000,00.
L’artciolo 4 su“Responsabilità delle società”:
1. Le società rispondono direttamente dell’operato di chi le rappresenta, anche per singole questioni, ai sensi delle norme federali.
2. Le società rispondono oggettivamente, ai fini di sciplinari, dell’operato dei dirigenti, dei tessera ti e dei soggetti di cui all’art. 1 bis, comma 5.
3. Le società rispondono oggettivamente anche dell’ operato e del comportamento delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo, intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello delle società ospitanti, fatti salvi i doveri di queste ultime.
4. Le società sono responsabili dell’ordine e della sicurezza prima, durante e dopo lo svolgimento della gara, sia all’interno del proprio impianto sportivo, sia nelle aree esterne immediatamente adiacenti. La mancata richiesta della forza pubblic a comporta, in ogni caso, un aggravamento delle sanzioni.
5. Le società sono presunte responsabili degli illeciti sportivi commessi a loro vantaggio da persone a esse estranee. La responsabilità è esclusa quando risulti o vi sia un ragionevole dubbio che la società non abbia partecipato all’illecito o lo abbia ignorato.
6. Le società rispondono della presenza di sostanze proibite dalle norme antidoping in luoghi o locali nella propria disponibilità, a titolo di possesso come definito e disciplinato dalla normativa antidoping del Coni, trovando applicazione le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell’art. 18 , comma 1.
Articolo 18 “Sanzioni a carico delle società”:
1. Le società che si rendono responsabili della violazione dello Statuto, delle norme federali e di ogni altra disposizione loro applicabile sono punibili con una o più delle seguenti sanzioni, commisurate alla natura e alla gravità dei fatti commessi:
a) ammonizione;
b) ammenda;
c) ammenda con diffida;
d) obbligo di disputare una o più gare a porte chiuse;
e) obbligo di disputare una o più gare con uno o più settori privi di spettatori;
f) squalifica del campo per una o più giornate di gara o a tempo determinato, fino a due anni;
g) penalizzazione di uno o più punti in classifica; la penalizzazione sul punteggio, che si appalesi inefficace nella stagione sportiva in corso, può essere fatta scontare, in tutto o in parte, nella stagione sportiva seguente;
h) retrocessione all’ultimo posto in classifica del campionato di competenza o di qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria; in base al principio della afflittività della sanzione, la retrocessione all’ultimo posto comporta sempre il passaggio alla categoria inferiore;
i) esclusione dal campionato di competenza o da qualsiasi altra competizione agonistica obbligatoria, con assegnazione da parte del Consiglio federale ad uno dei campionati di categoria inferiore;
l) non assegnazione o revoca dell’assegnazione del titolo di campione d’Italia o di vincente del campionato, del girone di competenza o di competizione ufficiale;
m) non ammissione o esclusione dalla partecipazione a determinate manifestazioni;
n) divieto di tesseramento di calciatori fino a un massimo di due periodi di trasferimento.