Una giornata talmente surreale da pensare di essere vittima di uno scherzo. Ma alla fine il Basilicastello non ha assistito al tanto atteso svelamento della presa in giro. Tutt’altro: la dura realtà è insieme un danno e una beffa.
Quanto letto alle pagine 1384 e 1385 del comunicato ufficiale n° 49 (clicca qui), pubblicato ieri dal CRER, ha lasciato di stucco la società di Basilicanova, che si è vista comminare due sconfitte a tavolino dal giudice sportivo. E pazienza se (per ora) i 4 punti sottratti contro Berceto e Casalese hanno fatto piombare i rossoblù nei bassofondi della classifica del girone B di Prima Categoria. Quel che proprio non va giù alla società del presidente Gabbi è la modalità con cui i due risultati a favore sono stati letteralmente controvertiti. Il club di Basilicanova, cornuto e mazziato, non ci sta a uscire con le ossa rotte da questa doppia assurda vicenda e ha rilasciato, in esclusiva, alla redazione di SportParma la seguente dichiarazione:
«La società Basilicastello, presa visione del comitato nr 49 uscito in data 16/11/2022, considerata la pessima figura cui è stata esposta, agirà in tutte le sedi opportune per chiarire quanto accaduto. La stessa preannuncia, quindi, due controricorsi per le sentenze emesse dal giudice sportivo.
Volendo uscire dal linguaggio formale ci sentiamo gravemente danneggiati a livello d’immagine dalla Federazione, in quanto siamo nella piena convinzione di aver agito nel rispetto delle regole; paradossale la sentenza della partita Basilicastello-Casalese, dove viene afflitta una sconfitta a tavolino per aver schierato un giocatore non tesserato, quando — come si evince dalla distinta firmata dal direttore di gara — il nr 6, effettivamente ammonito è Ortalli Lorenzo, regolarmente tesserato, e non Pedrona Marco, che svolgeva la funzione di assistente all’arbitro, oltretutto regolarmente anch’esso tesserato come dirigente. Per quanto riguarda la partita Terre Alte Berceto-Basilicastello attendiamo di ricevere il referto arbitrale per capire come sia stato possibile che siano state assegnate più sostituzioni di quante possibile effettuare. Sottolineando che chiunque può sbagliare, vogliamo però tutelare la nostra immagine, gravemente danneggiata da questo comunicato».
Circa il match contro il Terre Alte, già da giorni, serpeggiavano le voci di un sospetto cambio di troppo, reclamato dai bercetesi (sebbene in un primo momento agli onori della cronaca le sostituzioni fossero risultate 5 da un lato e 5 dall’altro). Il club di casa ha presentato il ricorso contro la presunta irregolarità di uno — quale che sia non è dato sapersi — dei cambi operati dal tecnico dei rossoblù Delmonte; irregolarità confermata dagli atti ufficiali (ovvero, il referto arbitrale), in cui tuttavia — come sostiene la tesi del Basilica — sarebbe del tutto ammissibile rintracciare un errore di trasposizione di una delle dieci sostituzioni, dalla colonna della squadra ospitante a quella della squadra ospitata.
La seconda partita “persa” è stata, se vogliamo, ancor più spiazzante. Perché, se il danno (il ribaltamento del 2-2 in 3-0 contro il Berceto) era quasi prevedibile, la beffa contro la Casalese era del tutto inaspettata. Infatti, il giudice sportivo ha convertito in un ko la vittoria dell’ultimo turno (per 1-0) dell’underdog Basilicastello contro la compagine casalasca per la posizione di tesseramento irregolare di un giocatore… scambiato però per l’assistente dell’arbitro. Appare evidente uno scambio di persona (sebbene si fatichi a comprendere come possa accadere) tra Matteo Pedrona, il guardalinee designato dalla società, con il numero 6, Lorenzo Ortalli, effettivamente sceso in campo e ammonito dal direttore di gara. Va da sé che ogni accertamenti esperito dall’ Ufficio Tesseramento presso il CRER abbia portato a un posizione di irregolarità nel tesseramento da giocatore di Matteo Pedrona, che giocatore non è e che nella distinta fornita all’arbitro (che l’ha sottoscritta, firmandola) svolgeva l’incarico di quello che una volta veniva chiamato guardalinee.
In attesa di maggiori sviluppi sul caso dei cambi di Berceto, appare già piuttosto lampante come il Basilicastello contro la Casalese, nella fattispecie, sia vittima di un grossolano errore di sostituzione delle identità dei propri tesserati; un lapsus, forse, o un semplice caso che, se fossimo in un noto programma di scherzi creati ad arti, potrebbe anche essere comico. Ma non è questo il luogo. Un comunicato FIGC/LND si compone di norme e giustizia; ci attendiamo che le prime vengano rispettate (da tutti) sempre, ma anche che la seconda venga fatta (da chi di dovere) al più presto.
Terre Alte Berceto – Basilicastello gara del 06/11/2022
Il Giudice Sportivo,
sciogliendo la riserva di cui al C.U. n° 46 del 09/11/2021 ha esaminato il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla Soc. Terre Alte Berceto, avverso la regolarità della gara in oggetto. Nella specie la reclamante lamenta che, nel corso della partita in questione, la Soc. Basilicastello avrebbe effettuato sei sostituzioni e non cinque come consentito dalle vigenti norme.
Dopo avere letto le memorie difensive invitate dalla Soc. Basilicastello, questo Giudice Sportivo ritiene necessario affrontare in via preliminare la questione relativa alla genericità del ricorso presentato dalla società reclamante, poiché quest’ultima nel proprio ricorso non avrebbe specificato in maniera adeguata quale fosse l’irregolarità nelle sostituzioni effettuate dalla Soc. Basilicastello. In particolare questo Giudice Sportivo non ritiene fondata la questione sulla genericità dei motivi del ricorso, poiché in tale atto la società reclamante ha espressamente menzionato: “un’irregolarità sul numero delle sostituzioni effettuate” e, pertanto, risulta evidente che il reclamo verta sul numero delle sostituzioni effettuate.
Rilevato dagli atti ufficiali che la Soc. Basilicastello ha effettivamente fatto sei sostituzioni nella gara in oggetto;
Considerato che il C.U. n° 1 della L.N.D Stagione Sportiva 2022/2023 al paragrafo “Sostituzioni dei Calciatori e Giocatori di riserva” espressamente prevede che: “Nel corso delle gare del Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto”.
Visto l’art.74 della N.O.I.F e l’art. 10 C.G.S comma 1;
Considerato che l’inosservanza delle sovra citate norme comporta l’applicazione della punizione sportiva della perdita della gara, così come previsto dall’ art. 10 C.G.S.;
P.T.M.
questo Giudice Sportivo, conseguentemente, delibera:
- di infliggere alla Società Basilicastello la punizione sportiva della perdita della gara con il seguente risultato: TERRE ALTE BERCETO – BASILICASTELLO 3 – 0
- di non addebitare il previsto contributo la alla Soc. Terre Alte Berceto.
GARE DEL 13/11/2022 Basilicastello – Unione Calciocasalese
Il Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al 15’ del primo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore n° 6 Sig. Pedrona Marco. (Soc. Basilicastello); Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dall’ Ufficio Tesseramento presso il CRER, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso;
Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art.66 comma 1 del C.G.S questo organo giudicante può instaurare anche d’ufficio un procedimento, nonché per effetto dell’art.10 comma 6 lett. b)
P.T.M.
questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera:
• di infliggere alla Società Basilicastello la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3;
• di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Basilicastello Sig. Mantovani Antonio fino al 30/11/2022 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’ar.4 C.G.S);
• di infliggere alla Soc. Basilicastello l’ammenda di euro 150,00.
(In copertina, un undici di partenza stagionale del Basilicastello – Foto: Massimo Morelli)