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Calcio Serie A

Il Tar: Nessuna sospensione provvisoria. Licenza Uefa, udienza il 25 giugno

Il Tar: Nessuna sospensione provvisoria. Licenza Uefa, udienza il 25 giugno

"La domanda di sospensiva può essere esaminata dal collegio nella camera di consiglio del 25 giugno 2014". Al momento infatti "non ci sono gli elementi previsti dalla legge per una sospensione provvisoria e urgente del diniego della licenza Uefa al Parma per la stagione sportiva 2014-2015".

Sono alcuni passaggi della decisione del Tar del Lazio in merito al ricorso presentato dal Parma contro l’esclusione dall’Europa League. In sostanza, il presidente della III sezione del Tar non ha ritenuto che vi fossero gli elementi per una decisione provvisoria e urgente come richiesto dal club ducale, ma questa non è una bocciatura del ricorso presentato dai legali del club crociati. “L’intervento presidenziale, derogatorio della collegialità – si legge nel decreto del Tar – postula una situazione di estrema gravità oltre che di urgenza, tale da non tollerare neppure il tempo per l’intervento collegiale, che nella specie non ricorre, tenuto conto che: come espressamente afferma parte ricorrente, lo svolgimento del torneo Europa League è previsto per il 3 luglio 2014; la domanda di sospensiva può essere esaminata dal collegio nella camera di consiglio del 25 giugno 2014”.

IL COMUNICATO DEL PARMA: “Con riferimento alla notizia apparsa su siti web e su testate televideo secondo cui il TAR Lazio di Roma avrebbe in data odierna respinto il ricorso del Parma F.C. S.p.A, la società, a mezzo dei sottoscritti difensori avv.ti Giammaria, Rodella e prof. Tedeschini, precisa che quella oggi respinta è la richiesta di provvedimento immediato fuori udienza, che in nessun modo pregiudica il ricorso. L’udienza, infatti, è fissata per il 25 giugno p.v. e in quella sede potranno essere fatte valere da questa difesa tutte le ragioni che sostengono il ricorso. Al contempo, i suddetti difensori stigmatizzano il perdurante uso scandalistico di notizie e comunicazioni che sono chiaramente imputabili a disfunzioni degli uffici giudiziari cui competerebbe – a termini di codice – la tempestiva trasmissione dei provvedimenti cautelari al fine di evitare fraintendimenti come quelli oggetto del presente comunicato. Su questo punto gli avvocati si riservano di chiedere all’Ordine professionale di appartenenza l’adozione di ogni consentita misura a tutela del loro prestigio”.

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