La Lega Nazionale Dilettanti rende noto che, con l’art. 14 del D.L. n. 23 dell’8 Aprile 2020, è stato costituito un apposito comparto del Fondo di Garanzia, istituito dal comma 12 dell’art. 90 della Legge 27 Dicembre 2002, n. 289, così come modificato dall’art. 64, comma 3-ter del D.L. n. 83/2012, presso l’Istituto del Credito Sportivo per i mutui relativi alla costruzione, all’ampliamento, all’attrezzatura, al miglioramento e all’acquisto di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree da parte di Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche.
Il comparto del Fondo in argomento potrà prestare, fino al 31 Dicembre 2020, garanzia sui finanziamenti erogati dall’Istituto per i Credito Sportivo o da altro Istituto di Credito per le esigenze di liquidità delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate, nonchè delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute ai fini sportivi dal CONI. A tali fini, al Fondo è assegnata una dotazione di 5 milioni di euro per l’anno 2020.
Il Fondo può, inoltre, concedere contributi in conto interessi, fino al 31 Dicembre 2020, sui finanziamenti erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altro Istituto Bancario per le esigenze di liquidità, oltre che delle Federazioni Sportive Nazionali, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Discipline Associate, di quelle delle Associazioni e Società Sportive Dilettantistiche riconosciute, ai fini sportivi, dal CONI. Per tale funzione è costituito un apposito comparto del Fondo dotato di 5 milioni di euro per l’anno 2020.